C.A.T.

Oggi parliamo di

Credito ZES Unica 2025

La legge di bilancio 2025 ha introdotto novità anche per il credito ZES Unica Mezzogiorno.
In particolare, l’agevolazione è stata estesa agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, fissando un limite complessivo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro.

 

Credito ZES Unica Mezzogiorno: le norme istitutive

L’art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 ha istituito un contributo sotto forma di credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o di nuova realizzazione nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica.

La ZES unica ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, nonché la regione Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Il credito d’imposta è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, periodo ora esteso anche agli investimenti 2025 dalla legge di bilancio, nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascun progetto di investimento.

Si ricorda che non sono agevolabili i progetti di investimento di importo complessivo inferiore a 200.000 euro.

 

Credito di imposta ZES Unica: che cos’è

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (c.d. Regolamento GBER).

L’agevolazione è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato aventi ad oggetto i medesimi costi ammessi, a condizione che il cumulo non comporti il superamento dell’intensità o dell’importo massimo di aiuto consentito dalla normativa europea di riferimento.

Ai sensi dell’art. 7, comma 14, del decreto attuativo del 17 maggio 2024, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile dell’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica. In particolare, gli operatori economici che avevano presentato la comunicazione originaria tra il 12 giugno e il 12 luglio 2024 dovevano trasmettere all’Agenzia delle entrate, dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione, entro il 15 novembre 2024, degli investimenti indicati nella comunicazione originaria.

La comunicazione integrativa era richiesta anche nel caso di investimenti già realizzati alla data di presentazione della comunicazione originaria.

Successivamente, l’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha previsto la possibilità di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti ulteriori o di importo superiore rispetto a quelli inizialmente comunicati, purché realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2024.

Per l’invio della comunicazione integrativa doveva essere utilizzato il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024, come aggiornato con il provvedimento del 6 novembre 2024.

La percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile è risultata pari al 100%, come rideterminata in base alle regole introdotte dai citati decreti e resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2024.

 

Credito ZES Unica 2025: novità

La legge di bilancio 2025 ha esteso l’agevolazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, fissando a tal fine un limite di spesa complessivo di 2,2 miliardi di euro.

Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate, tra il 31 marzo e il 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025 (salvo diverse indicazioni, dovrebbe essere utilizzato il modello già aggiornato a fine 2024).

È inoltre previsto che gli stessi soggetti attestino successivamente, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025, l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione precedente, secondo modalità che saranno definite con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.